La nuova frontiera anticorruzione: dichiarazioni, vigilanza e la pesante responsabilità degli Enti. Perché la Delibera ANAC 464/2025 non permette distrazioni
- Himmel Advisors

- 11 dic 2025
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L'integrità della Pubblica Amministrazione e degli enti sotto controllo pubblico dipende dalla nostra capacità di prevenire i conflitti di interesse.
A dieci anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 39/2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni aggiornate e cruciali in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, superando la precedente delibera del 2016.
La nuova Delibera n. 464 del 26 novembre 2025 non è una mera revisione burocratica, ma un potente richiamo al rigore. Essa si integra con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 e chiarisce la natura dei poteri di vigilanza - esterni (ANAC) e interni (RPCT) - in un’azione che deve essere sinergica e tempestiva, sia preventiva che di accertamento.
La nullità non ammette errori
Il Decreto 39/2013 è nato con l’obiettivo di prevenire situazioni potenzialmente portatrici di conflitto di interessi, garantendo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Esso predetermina ipotesi assolute e tassative di conflitto che, a monte, precludono l’accesso alla funzione (inconferibilità) o impediscono il contestuale svolgimento di ruoli diversi (incompatibilità).
Una delle principali novità confermate dalla giurisprudenza riguarda la natura del potere di ANAC: se un incarico viene conferito in violazione delle norme di inconferibilità, l'atto è nullo e il relativo contratto è nullo.
Ancora più criticamente, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 126/2018) ha chiarito che il provvedimento con cui ANAC accerta una specifica fattispecie di inconferibilità/incompatibilità ha la natura di provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici. Questo significa che l'accertamento di ANAC non è un semplice parere, ma una valutazione che produce conseguenze legali, alla quale le parti coinvolte devono adeguarsi, restando impregiudicata solo la facoltà di impugnare l’atto davanti al giudice amministrativo.
La Responsabilità ineludibile: non basta una dichiarazione
Il cuore del sistema preventivo è l’obbligo, per il soggetto incaricato, di rilasciare una dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità (al momento della nomina) e di incompatibilità (annualmente). Questo adempimento è condizione di efficacia dell’incarico.
MA ATTENZIONE: Qui si annida il rischio più grande per gli organi conferenti. La dichiarazione rilasciata dall'incaricato non li esonera dal dovere di diligenza. L’organo che conferisce l'incarico non può e non deve attenersi esclusivamente a quanto dichiarato dal soggetto. Deve invece verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili (anche delegando accertamenti agli uffici), la causa di inconferibilità o incompatibilità potesse essere conosciuta. Questo perché se l'incarico viene dichiarato nullo, l'organo conferente è ritenuto responsabile per le conseguenze economiche e subisce una sanzione interdittiva temporanea (tre mesi di divieto di conferire incarichi di propria competenza).
Il RPCT è il dominus del procedimento sanzionatorio volto ad accertare la nullità e l’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo all'organo conferente, un’indagine necessaria per irrogare la sanzione inibitoria.
RPCT: Il pilastro della vigilanza interna
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha un ruolo fondamentale nella "vigilanza interna". Quando il RPCT viene a conoscenza di un incarico conferito in violazione delle norme o di una situazione di incompatibilità, è obbligato ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare ANAC.
Il suo intervento può portare:
Nel caso di inconferibilità, alla contestazione, alla dichiarazione di nullità dell’incarico (ex art. 17), e all'avvio di un distinto procedimento per valutare la colpevolezza dell’organo conferente ai fini dell'applicazione della sanzione interdittiva (ex art. 18).
Nel caso di incompatibilità, alla contestazione all'interessato, concedendo 15 giorni per optare; altrimenti, si procede con la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto.
È cruciale ricordare che ANAC mantiene sempre il potere generale di vigilanza sull’intero decreto e sulla corretta applicazione delle norme, compresa la verifica sulla congruità e legittimità delle determinazioni assunte dal RPCT stesso.
Prevenire è meglio che sanzionare
Per migliorare la compliance e prevenire i rischi, gli enti devono dettagliare, nella Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (o nel PTPCT), le modalità adeguate per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni. Verifiche a campione sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni sono raccomandate, ad esempio consultando il registro telematico delle imprese o il Casellario giudiziale (ove vi sia la base giuridica applicabile). Se ci sono dubbi sulla legittimità di un conferimento, l’amministrazione ha la facoltà di richiedere un parere preventivo ad ANAC, sottoscritto dal legale rappresentante o dal RPCT. Anche se tale parere non ha carattere vincolante, se l’amministrazione decide di discostarsi dall'interpretazione di ANAC e conferisce comunque l'incarico, l'Autorità potrà avviare l'attività di vigilanza in caso di successiva segnalazione. In conclusione, la Delibera 464/2025 rafforza la vigilanza e non lascia spazio a interpretazioni lasse.
Gli enti devono dotarsi di meccanismi di controllo robusti, perché in questo campo, l’ignoranza colpevole non è ammessa, e l'unica vera tutela è l'applicazione scrupolosa della legge per salvaguardare l'integrità e la fiducia pubblica.
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