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Telecamere urbane e incidenti stradali: il Garante Privacy fissa i paletti

  • 25 giu
  • Tempo di lettura: 3 min

 

Le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana possono essere utilizzate per ricostruire la dinamica di un normale incidente stradale o per elevare sanzioni amministrative? La risposta del Garante della Privacy è un "no", e a farne le spese è stato recentemente il Comune di Reggio Calabria.


Con il Provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026 (link esterno), l'Autorità ha sanzionato (tramite ammonimento) l'amministrazione comunale, ribadendo un concetto fondamentale:


i dati personali raccolti per finalità di sicurezza non possono essere "riciclati" per scopi amministrativi.

Il Caso: dalla tutela urbana al ritiro della patente


Un* cittadin*, coinvolt* in un incidente stradale con un pedone (che aveva riportato lesioni lievissime con una prognosi di 10 giorni), si è vista elevare una contravvenzione per mancata precedenza e ritirare la patente di guida. La Polizia Locale aveva accertato la violazione estraendo e visionando il filmato di una telecamera comunale, installata originariamente nell'ambito del "patto per la sicurezza urbana". Non solo: il Comando ha poi trasmesso il video all'Ufficio Motorizzazione Civile (UMT) per sollecitare la sospensione della patente della conducente. A seguito del reclamo della donna, il Garante è intervenuto dichiarando illecito il trattamento dei dati.


Perché il Garante ha sanzionato il Comune?


Il fulcro della decisione ruota attorno al principio di limitazione della finalità. I dati personali devono essere raccolti per scopi determinati ed espliciti e non possono essere trattati per finalità incompatibili. La normativa di settore permette ai Comuni di usare telecamere ad ampio raggio per prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria (sicurezza urbana). L'utilizzo di questi stessi impianti per un fine prettamente amministrativo – come l'accertamento di una violazione del Codice della Strada – rappresenta una palese deviazione dallo scopo originario. Inoltre, la condivisione del filmato con la Motorizzazione è avvenuta in totale assenza di base giuridica, violando il principio di liceità e correttezza. L'UMC, infatti, valuta l'idoneità psicofisica alla guida dei conducenti, ma non ha alcuna competenza nella ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali.


Che cosa dovrebbero sapere Enti e Cittadini?


  • Divieto di uso promiscuo

    Le telecamere nate per contrastare la criminalità non possono diventare strumenti per le multe stradali. Accertare infrazioni amministrative al Codice della Strada non è logicamente connesso alla lotta contro il crimine.


  • Limiti per le multe "video-ripresate"

    Per accertare le violazioni stradali in modo automatico e a distanza, il Codice della Strada prevede l'uso di specifici dispositivi omologati e solo in determinate aree (come autostrade o strade extraurbane principali), non tramite le ordinarie telecamere di videosorveglianza delle strade urbane.


  • L'eccezione penale IMPORTANTE ECCEZIONE

    La Polizia Locale può acquisire queste immagini (agendo come Polizia Giudiziaria) solo se l'incidente configura un reato (es. omicidio stradale, o lesioni gravi). Nel caso di Reggio Calabria, le lesioni erano lievissime e non vi era stata alcuna querela di parte, rendendo insussistenti le condizioni di procedibilità penale.


  • Nessuna condivisione illecita tra PA

    Gli Enti Pubblici non possono scambiarsi filmati e dati personali dei cittadini a titolo di "generica collaborazione". Ogni trasmissione di dati verso altri enti (come la Motorizzazione) deve essere ancorata a specifiche disposizioni di legge.


 

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