Telecamere urbane e incidenti stradali: il Garante Privacy fissa i paletti
- 25 giu
- Tempo di lettura: 3 min

Le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana possono essere utilizzate per ricostruire la dinamica di un normale incidente stradale o per elevare sanzioni amministrative? La risposta del Garante della Privacy è un "no", e a farne le spese è stato recentemente il Comune di Reggio Calabria.
Con il Provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026 (link esterno), l'Autorità ha sanzionato (tramite ammonimento) l'amministrazione comunale, ribadendo un concetto fondamentale:
i dati personali raccolti per finalità di sicurezza non possono essere "riciclati" per scopi amministrativi.
Il Caso: dalla tutela urbana al ritiro della patente
Un* cittadin*, coinvolt* in un incidente stradale con un pedone (che aveva riportato lesioni lievissime con una prognosi di 10 giorni), si è vista elevare una contravvenzione per mancata precedenza e ritirare la patente di guida. La Polizia Locale aveva accertato la violazione estraendo e visionando il filmato di una telecamera comunale, installata originariamente nell'ambito del "patto per la sicurezza urbana". Non solo: il Comando ha poi trasmesso il video all'Ufficio Motorizzazione Civile (UMT) per sollecitare la sospensione della patente della conducente. A seguito del reclamo della donna, il Garante è intervenuto dichiarando illecito il trattamento dei dati.
Perché il Garante ha sanzionato il Comune?
Il fulcro della decisione ruota attorno al principio di limitazione della finalità. I dati personali devono essere raccolti per scopi determinati ed espliciti e non possono essere trattati per finalità incompatibili. La normativa di settore permette ai Comuni di usare telecamere ad ampio raggio per prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria (sicurezza urbana). L'utilizzo di questi stessi impianti per un fine prettamente amministrativo – come l'accertamento di una violazione del Codice della Strada – rappresenta una palese deviazione dallo scopo originario. Inoltre, la condivisione del filmato con la Motorizzazione è avvenuta in totale assenza di base giuridica, violando il principio di liceità e correttezza. L'UMC, infatti, valuta l'idoneità psicofisica alla guida dei conducenti, ma non ha alcuna competenza nella ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali.
Che cosa dovrebbero sapere Enti e Cittadini?
Divieto di uso promiscuo
Le telecamere nate per contrastare la criminalità non possono diventare strumenti per le multe stradali. Accertare infrazioni amministrative al Codice della Strada non è logicamente connesso alla lotta contro il crimine.
Limiti per le multe "video-ripresate"
Per accertare le violazioni stradali in modo automatico e a distanza, il Codice della Strada prevede l'uso di specifici dispositivi omologati e solo in determinate aree (come autostrade o strade extraurbane principali), non tramite le ordinarie telecamere di videosorveglianza delle strade urbane.
L'eccezione penale IMPORTANTE ECCEZIONE
La Polizia Locale può acquisire queste immagini (agendo come Polizia Giudiziaria) solo se l'incidente configura un reato (es. omicidio stradale, o lesioni gravi). Nel caso di Reggio Calabria, le lesioni erano lievissime e non vi era stata alcuna querela di parte, rendendo insussistenti le condizioni di procedibilità penale.
Nessuna condivisione illecita tra PA
Gli Enti Pubblici non possono scambiarsi filmati e dati personali dei cittadini a titolo di "generica collaborazione". Ogni trasmissione di dati verso altri enti (come la Motorizzazione) deve essere ancorata a specifiche disposizioni di legge.
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