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Accesso agli atti e tutela della Privacy: l’analisi della Sentenza del TAR Campania n. 677/2026

  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) è recentemente intervenuto con la sentenza n. 677, pubblicata il 30 gennaio 2026, fornendo importanti chiarimenti in materia di diritto di accesso (documentale e civico), tutela della privacy e procedure di impugnazione degli atti amministrativi.

 

Attraverso l'analisi di questa pronuncia, esamineremo i delicati equilibri tra il diritto di un cittadino a visionare le pratiche edilizie dei fondi confinanti e le tutele di riservatezza del proprietario dell'immobile, oltre a delineare profili procedurali fondamentali legati alle tempistiche di ricorso.


 

1. Il Contesto


La vicenda ha origine nel Comune di Ischia, dove i proprietari di un fondo hanno presentato, in data 29 maggio 2025, un’istanza di accesso documentale (ex L. 241/1990) e civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013) per ottenere la documentazione edilizia relativa alle proprietà confinanti. L'iter procedimentale si è sviluppato in diverse fasi:


  1. Il diniego iniziale: In un primo momento (24 giugno 2025), l'Ufficio Tecnico del Comune ha rigettato l'istanza, qualificandola come una mera reiterazione di richieste precedenti.

  2. La precisazione degli istanti: A fronte del rigetto, i confinanti hanno replicato chiarendo di aver limitato l'interesse esclusivamente al periodo successivo al 2017, al fine di verificare la regolarità di opere edilizie recenti.

  3. Il riesame e l'accoglimento: Presentata una richiesta di riesame a luglio, il Segretario comunale l'ha accolta il 5 agosto 2025, riconoscendo il contenuto attuale e distinto dell'istanza.

  4. L'opposizione della controinteressata: La proprietaria degli immobili oggetto della richiesta di accesso (odierna ricorrente) ha presentato una formale opposizione e una richiesta di annullamento in autotutela, ma il Segretario comunale, con nota del 16 settembre 2025, ha confermato il proprio operato.

 

2. Le censure della ricorrente e le difese dell'Amministrazione

 

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, fondando il proprio ricorso su due argomentazioni principali. In primis, ha lamentato la violazione dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013, sostenendo l'illegittimità del provvedimento poiché emanato senza aver richiesto alcun parere preventivo al Garante per la protezione dei dati personali. In secondo luogo, ha contestato la qualificazione giuridica dell'istanza e lamentato la natura "egoistica e mascherata" della richiesta di accesso.


Il Comune di Ischia e i controinteressati si sono costituiti in giudizio sollevando, prima di tutto, un'eccezione procedurale dirimente: la tardività del ricorso e l'inammissibilità dell'impugnazione della sola nota del 16 settembre, considerata un atto meramente confermativo.

 

3. I Profili di rito e le tempistiche decadenziali

 

Il TAR Campania ha accolto le eccezioni delle difese, dichiarando il ricorso tardivo.

 

I giudici hanno infatti rilevato che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza del provvedimento di accoglimento dell'accesso (datato 5 agosto 2025) quantomeno in data 21 agosto 2025, giorno in cui aveva presentato opposizione. Da quel momento iniziava a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, che si è esaurito il 30 settembre 2025. Il ricorso, notificato solo il 14 ottobre 2025, è risultato perciò fuori termine.


Inoltre, il TAR ha ribadito un principio fondamentale di diritto amministrativo: la comunicazione del 16 settembre 2025, con cui il Segretario rifiutava di revocare il proprio provvedimento, non aveva alcun valore provvedimentale autonomo, ma natura "meramente confermativa" della decisione già consolidatasi ad agosto, e pertanto non era idonea a riaprire i termini di impugnazione.

 

4. La Decisione del TAR


Nonostante la declaratoria di tardività, il Tribunale ha ritenuto di doversi pronunciare anche sul merito, dichiarando le censure totalmente infondate e offrendo preziose linee guida.

Sulla presunta necessità di coinvolgere il Garante della Privacy, il TAR ha chiarito che:


  • L'istanza si fondava in via principale sull'accesso documentale ex L. 241/1990, per il quale il parere del Garante non costituisce in alcun modo un presupposto richiesto dalla legge.


  • Anche volendo inquadrare la fattispecie nell'accesso civico generalizzato (FOIA), il coinvolgimento del Garante assume rilevanza esclusivamente nei casi in cui l'Amministrazione intenda negare o differire l'ostensione dei documenti per specifiche ragioni di protezione dei dati personali. Nel caso di specie, il Comune non aveva rilevato tali criticità, rendendo superfluo il parere.

 

Infine, il TAR ha legittimato l'operato del Comune riconoscendo la sussistenza di un interesse qualificato in capo ai richiedenti. La posizione di confinanti (cd. vicinitas) e la limitazione temporale della richiesta ai documenti successivi al 2017 dimostravano in maniera oggettiva l'attualità e la concretezza dell'interesse a prendere visione delle pratiche edilizie, smentendo le accuse di richieste di natura puramente "egoistica".

 

Conclusioni

Il ricorso è stato respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi 2.000 euro (1.000 a favore del Comune e 1.000 a favore dei controinteressati).

 

Questa sentenza rappresenta un utile vademecum per Pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini: da un lato, rimarca l'assoluta rigidità dei termini decadenziali per ricorrere al Giudice Amministrativo e l'impossibilità di eluderli impugnando atti meramente confermativi; dall'altro, stabilisce in modo netto che il diritto alla riservatezza non può essere utilizzato in modo pretestuoso per bloccare legittime richieste di accesso ad atti edilizi provenienti da soggetti dotati di un interesse diretto, concreto e attuale, come i proprietari di fondi confinanti.


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Immagine di copertina

Copyright: Getty Images/iStockphoto

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