L’individuazione del Titolare effettivo: Pubblica Amministrazione e Società partecipate
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La normativa di prevenzione antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone l'identificazione del Titolare Effettivo, ossia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un ente. Tuttavia, l’applicazione di tale nozione alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle società a partecipazione pubblica genera notevoli complessità interpretative, poiché gli enti pubblici non perseguono finalità lucrative, bensì l’interesse generale collettivo.
Come coniugare, dunque, le logiche proprietarie privatistiche con l’architettura del diritto amministrativo? Di seguito una sintesi dei criteri applicabili.
1. Il Titolare Effettivo negli Enti Pubblici
Nelle Pubbliche Amministrazioni (centrali e territoriali), i tradizionali criteri della "proprietà" e del "controllo" non possono trovare applicazione letterale, in quanto le risorse gestite appartengono alla collettività.
L'obiettivo della normativa, in questo ambito, si sposta dalla ricerca del "beneficiario economico" all'individuazione del soggetto responsabile delle decisioni. Pertanto, trova applicazione il criterio residuale (art. 20, co. 5, d.lgs. 231/2007): il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche, titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente.
Esempi pratici: Il Sindaco per i Comuni, il Presidente per le Regioni o, in ambito di contrattualistica pubblica e PNRR, il Dirigente responsabile munito di autonomi poteri di spesa e gestione.
2. Le Società in controllo pubblico
Nelle società in cui una o più amministrazioni esercitano un controllo ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP (D.Lgs. 175/2016), l'ente pubblico esercita un'influenza dominante per finalità di interesse generale, non per un beneficio economico proprio. Di conseguenza, il criterio proprietario non si applica all'ente controllante. Anche in questo caso soccorre il criterio residuale, individuando il Titolare Effettivo nel soggetto (o nei soggetti) investito dei poteri di rappresentanza legale o di amministrazione della società controllata stessa.
3. Le Società In House Providing
Le società in house sono titolari di affidamenti diretti e sono sottoposte da parte dell'ente pubblico al cosiddetto "controllo analogo" (art. 2, co. 1, lett. c, TUSP). Sebbene la giurisprudenza le qualifichi spesso come mere "articolazioni organizzative" della PA affidante, esse mantengono un'alterità soggettiva formale. Al fine di garantire la coerenza del sistema di trasparenza, l'orientamento interpretativo prevalente suggerisce di individuare il Titolare Effettivo negli organi di amministrazione o direttivi della società in house. Sono infatti gli amministratori della società, ai sensi dell'art. 12 del TUSP, a detenere la responsabilità ultima della gestione aziendale e ad essere destinatari delle azioni civili di responsabilità.
4. Le Società a partecipazione "Mista Pubblico-Privata"
Per le società miste (art. 17 del TUSP), in cui il socio privato operativo detiene una quota non inferiore al 30%, la normativa prescrive l'applicazione "a scalare" dei criteri ordinari dell’art. 20 del d.lgs. 231/2007 . Qualora i criteri della proprietà diretta/indiretta o del controllo non portino a un'identificazione inequivocabile (ovvero nel caso in cui la partecipazione pubblica sia prevalente ma priva di finalità lucrativa propria), il Titolare Effettivo andrà individuato, tramite il criterio residuale, nell'organo amministrativo o direttivo della società partecipata.
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